Per meglio capire il processo in atto è bene fare riferimento alla
legislazione prodotta in materia che ha determinato lo stato attuale delle cose, dell’Acquedotto Pugliese in particolare.
Il decreto lgs. n.141/99 sancisce la trasformazione dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAA) in Società per azioni: il decreto recita: «L’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese, di seguito
denominato “ente”, è trasformato in società per azioni con la denominazione di “Acquedotto pugliese S.p.a.”, di seguito denominata: “società”. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri».
Nel 2002 l’art. 25 della legge finanziaria va a sostituire l’art. 1 del precedente decreto trasferendo le azioni dal Ministero del tesoro alle regioni Puglia e Basilicata; il testo: […] le azioni
inizialmente attribuite [al Ministero del Tesoro] sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del
numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia».
Con il decreto lgs. 152/2006, c.d.“Codice dell’ambiente”, «La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi
nell’ambito territoriale ottimale (ATO), qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, […] o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, […] purchè il socio privato sia
stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi».
Il decreto Ronchi stabilisce definitivamente termini e modalità: «le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in
house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011.[…] gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di
collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015».
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