Come traccia del lavoro svolto, pubblichiamo la relazione letta dal consigliere di SEL Nunzio Cutrone all'ultimo consiglio comunale del 04/06/2014. E questo anche perché qualche media locale non ha dato alcuno spazio al nostro intervento, che confutava le tesi difensive del consigliere incompatibile. Siamo convinti che se la politica ha la responsabilità della buona amministrazione e del perseguimento degli obiettivi utili alla collettività, i media hanno la responsabilità della formazione dell'opinione pubblica e che è loro compito approfondire le notizie, dandone una visione quanto più possibile obiettiva.
Relazione per il Consiglio Comunale del 04/06/2014 in merito al punto 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto "Contestazione causa situazione di incompatibilità al consigliere comunale ex art. 69 D.Lgs 267/2000- Esame delle osservazioni presentate dal consigliere comunale Antonio Amendolara...".
Il consiglio comunale del 6 maggio ha contestato, così come prevede il comma 7 del art. 69 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) l'incompatibilità del consigliere Amendolara, ai sensi dell'art. 69, al comma 1, n.2 e 3 della stessa Legge.
Dalla notifica della delibera consigliare, il consigliere-progettista ha avuto 10 giorni di tempo per presentare una memoria (o relazione) difensiva, cosa che ha fatto, oppure risolvere la propria incompatibilità rimuovendo il conflitto d'interessi.
Nello scorso consiglio comunale, a detta di qualcuno c'è stato un silenzio imbarazzante. Va ribadito che come opposizione non volevamo avviare, in quella fase, una discussione anche perchè una volta contestata l'incompatibilità, il consigliere poteva elegantemente risolverla in maniera pacifica e definitiva. Evidentemente, questa opportunità non è stata colta, come auspicavamo.
Bene! Oggi siamo in consiglio comunale e parleremo! Abbiamo gli elementi per una serena valutazione e per prendere una decisione di carattere politico e non certo una decisione di caratttere giudiziario. Questo a tutela della pubblica amministrazione, del suo buon andamento, della sua imparzialità, delle sue attribuzioni e delle responsabilità nei confronti dei cittadini.
Orbene, tutto nasce con la richiesta di parere da parte del Segretario Generale, per il tramite della Prefettura di Bari, al Ministero del Interno.
Va detto che in merito alla richiesta di parere, non ci sono piaciuti gli attacchi diretti al Segretario Generale nello scorso Consiglio Comunale, perchè il Segretario Generale con la sua richiesta non ha fatto altro che adempiere alle sue funzioni, mettendo in luce una questione che il Consiglio Comunale avrebbe dovuto già rilevare e risolvere. Ci dispiace che l'episodio abbia avuto come epilogo le sue stesse dimissioni, e non quelle del consigliere incompatibile. E questo dovrebbe indurre ad una profonda riflessione ogni consigliere comunale.
La domanda che ci dobbiamo porre è: il segretario generale descrive compiutamente la situazione che si è determinata? Ha detto qualcosa di non veritiero? Ha parlato di contratto stipulato tra il comune ed il consigliere-progettista?
Proviamo a dare una risposta a queste domande. Il Segretario Generale non ha fatto altro che descrivere ciò che avviene nel nostro Comune e dice testualmente che il Comune "ha approvato e aderito a due lottizzazioni proposte da privati lottizzanti che hanno conferito un incarico di progettazione ad alcuni progettisti, fra cui risulta un consigliere comunale, senza che il comune abbia preso parte alla progettazione o abbia conferito alcun incarico". E continua nella descrizione dei fatti scrivendo, e cito testualmente: "successivamente all'adesione del comune di Palo del Colle (...) i lottizzanti hanno conferito incarico di verifica di assoggettabilità a VAS, senza che il Comune sia stato chiamato a partecipare alla scelta del progettista a cui affidare l'incarico e senza che gli sia stato chiesto di partecipare a spese di progettazione. Poichè tra i progettisti che hanno partecipato alla redazione del rapporto ambientale (...) c'è un consigliere comunale, si chiede se una volta che il Comune ha aderito alla lottizzazione si configura una ipotesi di incompatibilità ai sensi della legge". Quindi, il Segretario Generale, descrive solo i fatti e dice che non c'è nessun contratto e pagamento di spesa.
Il Ministero dell'Interno, ai fini dell'emanzione del prorio parere, ha ritenuto sufficienti per una compiuta valutazione le informazioni esplicitate dal Segretario Generale , e citando testualmente "ritiene che la situazione prospettata rientri nell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1, n. 2 del D.Lgs. 267/2000".
Il Ministero, inoltre, con il proprio parere rimette la decisione al consiglio comunale in quanto organo collegiale competente per legge. Così facendo il Ministero dell'Interno chiarisce che lo stesso, non è l'organo competente per questa decisione e che è tale solo ed esclusivamente il Consiglio Comunale. Si noti, la frase del consigliere-progettista contenuta nelle proprie controdeduzioni che dice, cito testualmente: "il Ministero ha adombrato solamente dei dubbi sulla presunta incompatibilità, lasciando integro il potere del Consiglio Comunale di determinarsi liberamente ad ulteriore dimostrazione del fatto che non è assulutamente una questione certa e pacifica" è priva di logica, è mistificatrice, in quanto per il Ministero, l'incompatibilità è chiara ed esiste. E il Ministero con la sua nota indica al consiglio comunale la direzione da seguire.
VEDIAMO ADESSO ALCUNI PUNTI IN MERITO ALLA MEMORIA DIFENSIVA DEL CONSIGLIERE-PROGETTISTA.
1) Il consigliere dichiara che la sua posizione, rispetto alla sua presunta incompatibilità che gli viene attribuita, non rientra in nessuna delle ipotesi espressamente previste dall'art.63 comma 2, e ne fa un elenco a modo suo, mistificando. In realtà il caso in esame rientra in questa situazione: (art.63 comma 2) non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che come titolare (colui che esercita una professione intelettuale, cfr. art. 2229 Codice Civile, Cass. Civ. n. 550 del 16.01.2004) ha parte direttamente o indirettamente in servizi nell'interesse del comune. Nel caso specifico è chiaro che il progettista, come titolare, ha parte nella progettazione dei PUE che sono un servizio nell'interesse del comune. Anzi ha doppiamente parte, una volta come progettista dei PUE che vanno al vaglio del Consiglio Comunale e la seconda volta come consulente per il Comune, in quanto il comune aderisce al comparto e il consigliere diventa consulente progettista per il Comune. Si noti che il nostro Comune è un Ente pubblico che ha funzioni istituzionali pubbliche. Perciò, i piani urbanistici attuativi, seppur d'iniziativa privata, sono delle proposte che il nostro Comune deve valutare, eventualmente adottare e dopo la consultazione dei cittadini con osservazioni, eventualmente approvare definitivamente. E tutte queste azioni sono prerogative istituzionali pubbliche. Pertanto, non è vera l'afferrmazione secondo cui "L'attività di redazione del PUE non può essere considerato un servizio svolto nell'interesse del Comune essendo lo stesso di iniziativa privata" (Si ribadisce che l'iniziativa è privata, ma si tratta di una proposta che il Comune deve valutare ed eventualmente far propria ed inserirla nella propria visione di pianificazione urbana).
2) L'avv. di parte La Grotta, nel suo parare al punto B) afferma che la progettazione dei PUE "costituisce un fatto puntuale e non continuativo" sostendo che non ci sia una continuità nelle varie fasi del procedimento relativa alla loro formazione dei PUE, vale a dire dalla loro adozione alla loro approvazione, come nel caso citato dal Ministero. E' del tutto evidente invece che l'iter di approvazione del PUE ha un tempo dilatato, non certamente puntuale e non continuativo come afferma l'avv.. Tanto è vero che noi a distanza di tre anni dalla adozione non abbiamo ancora l'efficacia dell'approvazione definitiva. Prova questa che il conflitto continua a prodursi nel tempo e continuerà a prodursi qualora i progettisti faranno i progetti esecutivi per le varie fasi successive all'approvazione, come ad esempio la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
3) Al punto D) del parere di parte dell'avv. La Grotta sostiene che la competenza dell'adozione e approvazione dei PUE è della Giunta Comunale e non del Consiglio, lasciando immaginare che i Consiglieri Comunali non siano competenti a decidere e che quindi il consigliere progettista non possa influenzare l'organo collegiale. In realtà, l'avv. non conosce la norma regionale, che recepisce la legge nazionale (Legge n. 106/2011), e che in Puglia prevede la competenza del Consiglio Comunale, qualora lo chieda la maggioranza dei consiglieri: e qui a Palo, la maggioranza dei consiglieri, in conferenza dei capigruppo, ha chiesto che la discussione dei piani fosse fatta in Consiglio Comunale, così determinando che la competenza per i piani urbanistici è del Consiglio Comunale e non della Giunta.
In più, la norma nazionale parla di competenza trasferita alla giunta nella condizione che i PUE siano conformi al piano regolatore generale. E a tal proposito, noi sosteniamo che i piani non sono conformi al PUG per la totale mancanza delle piste ciclabili, previste nel PUG e non nei piani, e quanto attiene i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, tanto da scriverlo nell'esposto alla Procura della Repubblica.
4) Il consigliere-progettista non risolve il proprio conflitto d'interessi e quindi non rimuove le cause ostative alla propria incompatibilità, piuttosto ne dichiara in maniera contradittoria l'insussistenza. Infatti, egli, in ultimo, nelle propria memoria difensiva dice di aver "dichiarato di rinunciare all'incarico di verifica di assoggettabilità alla VAS". Ma se non è incompatibile, perchè rinuncia alla progettazione per la VAS? Non è in contraddizione?
Su questo punto è bene chiarire che la progettazione, secondo i criteri e le prescrizioni in materia ambientale, è complementare alla progettazione di un comparto urbanistico e insieme formano un unico progetto. Pertanto, il consigliere-progettista, non rinunciando alla progettazione urbanistica del comparto A9 e A12+G* a cui il comune aderisce iure privatorum (ossia come un privato cittadino) con i propri terreni, di fatto è incompatibile secondo quanto prevede la norma di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. Così come ampiamente specificato nel parere autorevole del Ministero dell'Interno.
5) A queste considerazioni, si aggiunge un'altra, ossia che il consiglio comunale deliberando di aderire al comparto, accetta la progettazione del professionista iniziando così un rapporto economico con lo stesso professionista che si concluderà con il pagamento del corrispettivo in parcella (a tal proposito è stato proprio il consigliere progettista a rivendicare il proprio onorario durante lo scorso consiglio comunale). In altre parole, il nostro Ente dovrà pagare il corrispettivo economico al professionista, in ragione dell'opera intellettuale svolta per la redazione del piano, in proporzione alle quote di partecipazione al comparto A9 e al comparto A12+G*. Tale considerazione di per sè è abbondantemente sufficiente a superare l'eccezione mossa al punto C) della memoria difensiva di parte, a firma dell'avv. Lagrotta, depositata dal consigliere progettista. Sul punto, inoltre, è intervenuta la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 28504 del 22.12.2011 che ha stabilito che per risolvere l'incompatibilità in relazione al profilo economico afferente al rapporto professionale intercorrente tra amministratore e Comune, i rapporti economici fra l'Ente e il professionista devono cessare. Tali considerazioni consentono inoltre di superare anche il punto A) della suddetta memoria in ordine alla sussistenza di una convenzione fra le parti. A detta dell'avv. Lagrotta e del consigliere progettista, infatti, non si sarebbe instaurato alcun rapporto tra il consigliere-progettista e il Comune di Palo del Colle in quanto non vi sarebbe stato alcun conferimento d'incarico né convenzione (Non conosciamo i motivi per cui i funzionari non hanno dato seguito agli atti conseguenti all'adesione, di certo non possono andare contro la decisione del Consiglio Comunale!).
Tale prospettazione non corrisponde a verità in quanto è palese che tra i progettisti e l'insieme dei privati aventi parte nel comparto vi sia un vero e proprio contratto che prevede che a fronte della progettazione i privati accettino di pagarne gli onorari (i quali presumibilmente saranno proporzionati alle singole quote di proprietà dei privati). Con l'adesione dell'Ente comunale al comparto tramite delibera consiliare, il Comune diventa perciò compartista al pari di tutti gli altri privati e quindi l'Ente dovrà corrispondere un compenso al consigliere comunale progettista per la quota parte di sua spettanza. Questa circostanza non può che configurare una situazione universalmente ritenuta causa d'incompatibilità.
6) Un'altra considerazione è che il consigliere-progettista, per il tramite del avv. Lagrotta, afferma che "l'attività di redazione del PUE non può essere un servizio svolto nell'interesse del Comune essendo lo stesso d'iniziativa privata". Difatti, secondo questa effermazione, si palesa l'interesse privato, ossia di tutti quesi soggetti interessati alla esecuzione del comparto, compreso il nostro Comune che deve essere garante degli interessi collettivi, in virtù dei suoi fini istituzionali. Ma sappiamo tutti che la valutazione di un comparto urbanistico, che sono la specificazione delle scelte del piano regolatore generale, ha dei risvolti pubblici e che il consiglio comunale che ha competenza, non solo di controllo ma anche di indirizzo, può variare tale progettazione, subordinando l'approvazione a delle prescrizioni, oppure semplicemente respincendo l'approvazione perchè tali piani non sono conformi alle leggi nazionali, regionali ed ai regolamenti comunali. E questi piani non sono conformi alle leggi nazionali e ai regolamenti comunali. Configurando il potere di condizionamento del consigliere progettista sulla maggioranza che approva sit et simpliciter i piani. Quindi, la progettazione urbanistica racchiude in se gli aspetti legati agli interessi collettivi e non solo di quelli di parte ed è tanto evidente, quanto palese che l'approvazione dei comparti necessita della valutazione da parte del consiglio comunale, tanto da non seguire l'iter istruttorio presso l'UTC come se fosse il rilascio di una semplice autorizzazione a costruire.
7) Inoltre, allo scorso Consiglio Comunale il consigliere-progettista affermo che i PUE "non sono pianificazione urbanistica" e continua nelle sue controdeduzioni dicendo che "non c'è nessuna discrezionalità nella pianificazione" dei comparti. In realtà la pianificazione urbanistica si esplica su tre livelli: il primo quello territoriale e su scala ampia come quella provinciale o regionale (DRAG, PUTT, piani tematici, etc). Il secondo livello è la pianificazione di città (e quindi dei PUG). Il terzo livello è quello degli strumenti urbanistici attuativi dei piani urbanistici generali (PUE, PIRP, PEEP, PIP, piani di recupero, etcc.). Il fatto che alcune scelte del PUE siano già comprese nel PUG non vuol dire che nei piani attuativi non ci sia altro da specificare, perchè da un buon progetto dipende la qualità urbana dei volumi e delle superfici che si realizzano. Ecco alcune scelte che devono essere fatte nei PUE: ad esempio, il progetto del sistema funzionale delle aree edificate con particolare riferimento all'attacco a terra degli edifici; Il progetto degli spazi pubblici e di interesse pubblico (ovvero verde, illuminazione, arredo urbano, etc); Il progetto delle morfologie e tipologie delle abitazioni; Il progetto del sistema delle mobilità carrabile e ciclopedonale; Il progetto del sistema del verde. Ed altro.
Per questo tipo di progettazione urbana la regione Puglia, ha emesso all'interno del DRAG un documento che fissa i criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE al fine di perseguire la qualità dell'assetto urbano, l'applicazione del principio di perequazione e di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte. Quest'ultima, ossia la partecipazione, è stata completamente assente nell'iter dei nostri piani attuativi.
8) In ultimo, si chiarisce che il consiglio comunale non è sovrano in assoluto e che qualora dovesse decidere per la non incompatibilità del consigliere-progettista, tale decisione può essere impugnata da un qualsiasi cittadino dinnanzi ad un tribunale civile. Si ricorda che questo Consiglio Comunale ha già subito l'umiliazione di dover sospendere le delibere di approvazione dei comparti A9 e A12+G* in seguito alla presentazione da parte nostra dell'esposto alla Procura della Repubblica.
In conclusione, il parere del Ministero non fa altro che acclarare una situazione di fatto incompatibile con la carica di consigliere comunale. Il consigliere-progettista nelle sue controdeduzioni, come si è ampiamente argomentato, prova a distorcere la realtà. Questo attegiamento non fa altro che minare l'autorevolezza di quest'Organo agli occhi dei cittadini che avvertono la politica come il perseguimento di fini personali.
L'urbanistica è una disciplina che si occupa di studiare i processi sociali di sviluppo di una città per migliorarne la vivibilità e lo fa attraverso gli strumenti di pianificazione urbana. Per cui quando il consigliere-progettista dice che nei PUE non c'è pianificazione, ammette il suo conflitto d'interessi perchè al consigliere-progettista non interessa migliorare la vivibilità della nostra città, ma persegue fini personali, facendosi strumento istituzionale per rappresentare gli interessi del mondo dell'edilizia, che hanno finalità d'impresa e quindi di massimizzare i profitti. Dopotutto è questa anche la loro ovvia finalità. Ed esponendo questo concetto, non dico nulla di nuovo, ma esprimo anche il sentire comune di molti cittadini, che in questo caso corrisponde ad una verità oggettiva e che oggi viene acclarata. Dopotutto, non sarà un caso che su nove PUE, il consigliere è progettista di otto di questi, quali il comparti A9, A12+G, A7, A8A, A2, A3, Lottizzazione Siciliani, comparto di tipo B lettera A. L'unico comparto che non ha progettato è il B di tipo B.
Pertanto, faccio appello a tutti i consiglieri comunali dichiarando il mio voto favorevole al riconoscimento dell'incompatibilità, con la consapevolezza che questo è solo un altro passo per difendere la città da chi in questi anni ha tentato e tenta di metterci le mani sopra, e che tanti passi rimangono ancora da fare. In primis che i PUE siano almeno conformi al PUG e alle norme in materia. Ritengo che questo sia il minimo sindacale.
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